Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957;
b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attivita' di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicita', costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
Art. 4
#Comma 1
Alla tabella c) annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 129, sono aggiunte le seguenti altre classi:
35 - pubblicita' ed affari;
36 - assicurazioni e credito;
37 - costruzioni e riparazioni;
38 - comunicazioni, radio e televisione;
39 - trasporti, depositi di merci;
40 - trattamento di materiali;
41 - istruzione, spettacolo;
42 - servizi diversi non previsti in altra classe.