LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. (25G00149)

Numero 143 Anno 2025 GU 03.10.2025 Codice 25G00149

urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.