LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

Numero 11 Anno 2003 GU 04.02.2003 Codice 003G0023

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.