Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla "gestione finanziaria" della predetta Azienda.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.