Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.