LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.

Numero 99 Anno 1993 GU 07.04.1993 Codice 093G0152

urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, (( il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)), su richiesta del contribuente, dispone che ((l'ufficio periferico della medesima Agenzia)) provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.


Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, ((il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)), puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, ((tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate)) competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.


Art. 4

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Comma 1

Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Art. 5

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.