Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Rilascio di licenze globali di progetto
Comma 2
Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvedera' con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.