Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.