Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione ussa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni per l'anno 1995, in lire 9 milioni per l'anno 1996 ed in lire 18 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.