Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo a), del memorandum stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.