Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.