Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Procedure relative all'esercizio della giurisdizione
Comma 2
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita' competenti e definite le procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.