Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.