LEGGE

Legge 979/1971 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Numero 979 Anno 1971 GU 30.11.1971 Codice 071U0979

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrispondera' per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sara' commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.
I crediti debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, potranno essere trasferiti, a domanda degli interessati, alle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie italiane per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la ricostituzione delle occorrenti posizioni nelle assicurazioni medesime, secondo le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzera' la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.


Art. 4

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Comma 1

Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.


Art. 5

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Comma 1

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilita' del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il trattato medesimo.


Art. 6

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Comma 1

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.


Art. 7

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.