Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.