Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000 annue, sara' a carico del bilancio del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone Valtrompia, che dara' comunicazione di ciascun versamento al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.