1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli ed agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.