Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ed il protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con allegati, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione ed all'articolo VI del protocollo.
Art. 3
#Comma 1
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure previste dal protocollo sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante la istituzione di apposito capitolo, avente natura obbligatoria, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.