LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

Numero 20 Anno 2001 GU 22.02.2001 Codice 001G0067

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:26

Art. 1

#

Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.


Art. 2

#

Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.


Art. 3

#

Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.