Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli XIV e XVII degli stessi.