Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, nonche' lo scambio di lettere tra i due Governi per la modifica dell'articolo 10, paragrafo e), del citato accordo, effettuato a Parigi il 29 novembre 1983.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.