Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, e' ratificato, con la modificazione di cui alla presente legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.