Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' della clausola finale delle note stesse.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.