Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.