Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di note per la proroga dell'accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e scambi di note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.