Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
a) convenzione sul commercio del grano;
b) convenzione sull'aiuto alimentare.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 26 della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.