Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.