1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
61. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.