1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 70 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predipsosto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.