LEGGE

Legge 1739/1951 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze arm

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze arm

Numero 1739 Anno 1951 GU 01.03.1952 Codice 051U1739

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1739

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.