Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
a) Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.