LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo de

Numero 120 Anno 2019 GU 21.10.2019 Codice 19G00128

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 4 e 7, e' autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.


Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, e' autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.


Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 176.820 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.