Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.