Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1989, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
A decorrere dell'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.