LEGGE

Legge 1313/1967 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ot

Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ot

Numero 1313 Anno 1967 GU 18.01.1968 Codice 067U1313

urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1313

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;
b) Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunita' di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.


Art. 4

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Comma 1

Lo Stato italiano e' tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attivita' dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.