Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.