LEGGE

Legge 816/1971 - Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja

Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja

Numero 816 Anno 1971 GU 13.10.1971 Codice 071U0816

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.