LEGGE

Legge 692/1975 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocoll

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocoll

Numero 692 Anno 1975 GU 30.12.1975 Codice 075U0692

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;
f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.


Art. 3

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Comma 1

Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.