LEGGE

Legge 204/2016 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. (16G00214)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. (16G00214)

Numero 204 Anno 2016 GU 10.11.2016 Codice 16G00214

urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Contributo italiano al Green Climate Fund

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.


Art. 4

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Comma 1

Contributi determinati a livello nazionale

Comma 2

Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.


Art. 5

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.