Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.