Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verra' fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti gia' iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.