LEGGE

Legge 209/1953 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'eta', da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stat

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'eta', da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stat

Numero 209 Anno 1953 GU 14.04.1953 Codice 053U0209

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;209

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".


Art. 2

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Comma 1

Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verra' fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti gia' iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.