Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXII dei Protocollo stesso. ((1))
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-6 maggio 1985, n. 132 (in G.U. 1a s.s. 15/05/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui da' esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.