Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.
I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Art. 4
#Comma 1
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.
Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.