LEGGE

Legge 949/1984 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

Numero 949 Anno 1984 GU 22.01.1985 Codice 084U0949

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;949

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.


Art. 2

#

Comma 1

Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.


Art. 3

#

Art. 4

#

Comma 1

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.
Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.
Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.