Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse.