LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul tras

Numero 49 Anno 2021 GU 15.04.2021 Codice 21G00059

urn:nir:stato:legge:2021-03-29;49

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.