1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53 dell'accordo.
Art. 3
#Comma 1
1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 4
#Comma 1
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attivita' di avvio della Banca.
2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 e' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.
Art. 5
#Comma 1
1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.
Art. 6
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.