Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' l'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla societa' istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla convenzione.
Agli stessi enti e' attribuita la responsabilita' diretta della partecipazione nazionale dell'ESRF.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.