LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005. (20G00152)

Numero 133 Anno 2020 GU 23.10.2020 Codice 20G00152

urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Misure attuative della Convenzione

Comma 2

Per l'attuazione delle finalita' previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalita' di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.


Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.


Art. 4

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativa.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.