Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi.