Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 61.000.000 per l'anno 1994, in L. 54.000.000 per l'anno 1995 e in L. 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.