Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'Accordo stesso.