LEGGE

Legge 1758/1962 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il

Numero 1758 Anno 1962 GU 10.01.1963 Codice 062U1758

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1758

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'Accordo stesso.