LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. (20G00162)

Numero 144 Anno 2020 GU 02.11.2020 Codice 20G00162

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.


Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.